IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50; Viste le leggi 15 maggio 1954, n. 234 e 11 dicembre 1980, n. 826; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Ritenuto che le avversita' atmosferiche, verificatesi nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1992 in taluni comuni della provincia di Padova, sono state di eccezionale gravita', tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamita' ai sensi dell'art. 4 della citata legge 15 maggio 1954, n. 234; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamita' in ordine alle avversita' atmosferiche che nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 1992 hanno interessato, nella provincia di Padova, i comuni di Abano Terme, Arzergrande, Bovolenta, Campodoro, Casalserugo, Correzzola, Lozzo Atestino, Montegrotto Terme, Padova, Piove di Sacco, Vo'. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BARUCCI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1993 Registro n. 6 Industria, foglio n. 182